§ 76.4.3 - D.Lgs.Lgt. 2 giugno 1945, n. 321.
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:02/06/1945
Numero:321


Sommario
Art. 1.      I posti del personale ausiliario con contratto a termine di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, sono soppressi.
Art. 2. 
Art. 3.      Sono esclusi dal collocamento nei ruoli di cui al precedente articolo:
Art. 4.      Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità ha luogo, anche in soprannumero, secondo la data di nomina ad ausiliario ed, a parità di data, nell'ordine della graduatoria per i provenienti [...]
Art. 5.      Agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dal personale ausiliario e che abbiano conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso, sarà attribuito, se più favorevole, il trattamento [...]
Art. 6.      Il presente decreto andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 76.4.3 - D.Lgs.Lgt. 2 giugno 1945, n. 321. [1]

Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(G.U. 30 giugno 1945, n. 78).

 

     Art. 1.

     I posti del personale ausiliario con contratto a termine di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, sono soppressi.

     Sono tuttavia mantenuti temporaneamente in servizio, come tali, gli ausiliari che, in applicazione del seguente art. 3, non conseguano la nomina in ruolo [2].

 

          Art. 2. [3]

     Gli impiegati ausiliari fanno passaggio - secondo le mansioni esercitate - nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di 2 categoria e sono inquadrati nei gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di effettivo servizio in tale qualità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e di quattro anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

     Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3a categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2a classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e quattro anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

     La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

     Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

     Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di quattro e quattordici anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

     I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perché chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo aver superato la prova orale di concorsi già espletati e non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di anzianità, secondo le norme di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 3.

     Sono esclusi dal collocamento nei ruoli di cui al precedente articolo:

     1) gli ausiliari che, dalla visita medica fiscale cui saranno sottoposti in seguito alla pubblicazione del presente decreto, non risulteranno incondizionatamente idonei a tutti i servizi;

     2) gli ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio;

     3) [4].

     Contro la esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione, il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto [5].

     Nei confronti degli esclusi non dovrà essere rinnovato il contratto alla sua naturale scadenza.

 

          Art. 4.

     Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità ha luogo, anche in soprannumero, secondo la data di nomina ad ausiliario ed, a parità di data, nell'ordine della graduatoria per i provenienti da concorso per esame o per titoli, e per gli altri in base alla anzianità di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione antecedentemente alla nomina ad ausiliario.

 

          Art. 5.

     Agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dal personale ausiliario e che abbiano conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso, sarà attribuito, se più favorevole, il trattamento economico che sarebbe loro spettato in base al presente decreto qualora fossero rimasti nella categoria del personale ausiliario, conservando peraltro l'attuale posizione nel ruolo.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 336.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 336 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 21 aprile 1949, n. 258.

[4] Numero abrogato dall'art. 2 della L. 14 maggio 1949, n. 326.

[5] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 21 marzo 1946, n. 336 e così sostituito dall'art. 2 della L. 14 maggio 1949, n. 326.