§ 79.3.47 - D.P.R. 2 agosto 2002, n. 215.
Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:02/08/2002
Numero:215


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 3.  Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato.
Art. 4.  Operazioni di chiusura.
Art. 5.  Abrogazioni.


§ 79.3.47 - D.P.R. 2 agosto 2002, n. 215.

Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato

(G.U. 28 settembre 2002, n. 228)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

 

          Art. 2. Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

     1. Le somme accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, per le attività di cui al predetto articolo, debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento. Nei casi di invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta, la chiusura annuale è effettuata mediante scritture contabili.

 

          Art. 3. Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato.

     1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate mediante scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta.

     2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

 

          Art. 4. Operazioni di chiusura.

     1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni di cui al titolo XII, capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.

 

          Art. 5. Abrogazioni.

     1. E' abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

     2. Resta ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre 1969, n. 968, operata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.