Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 02/08/2002 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. |
Art. 3. Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato. |
Art. 4. Operazioni di chiusura. |
Art. 5. Abrogazioni. |
§ 79.3.47 - D.P.R. 2 agosto 2002, n. 215.
Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato
(G.U. 28 settembre 2002, n. 228)
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del
Art. 2. Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1. Le somme accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del
Art. 3. Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato.
1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate mediante scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta.
2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del
Art. 4. Operazioni di chiusura.
1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni di cui al titolo XII, capo III del
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.
Art. 5. Abrogazioni.
1. E' abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
2. Resta ferma l'abrogazione della