§ 79.2.926 - O.P.C.M. 13 agosto 2010, n. 3892.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:13/08/2010
Numero:3892


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di ridurre, per quanto possibile, il disagio economico della popolazione direttamente colpita dai tragici eventi del 6 aprile 2009, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli [...]
Art. 2.      1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo [...]
Art. 3.      1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei vigili del [...]
Art. 4.      1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei [...]
Art. 5.      1. Ai fini di una migliore programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno [...]
Art. 6.      1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del Dipartimento della protezione civile, l'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 [...]


§ 79.2.926 - O.P.C.M. 13 agosto 2010, n. 3892.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 19 agosto 2010, n. 193)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010 e n. 3889 del 16 luglio 2010;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

     Viste le note del Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 e del 21 giugno 2010, nonchè del 4 agosto 2010;

     Viste la nota della Prefettura dell'Aquila del 1° giugno 2010, la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 29 giugno 2010 e le note del Commissario delegato per la ricostruzione del 30 giugno e del 2 luglio 2010;

     Viste la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2010 e la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 25 giugno 2010;

     Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2010;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di ridurre, per quanto possibile, il disagio economico della popolazione direttamente colpita dai tragici eventi del 6 aprile 2009, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonchè da ogni altra tassa o diritto, qualora sia accertato il rapporto di coniugio o di parentela di primo grado tra l'erede ed il de cuius [1].

 

     Art. 2.

     1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attività di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, può essere autorizzato a svolgere, nei limiti di 47 unità di personale e fino al 31 dicembre 2010, prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro capite, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 270.100, si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

 

     Art. 3.

     1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 31 dicembre 2010, assicurando una struttura operativa di 124 unità di personale, con turni da 16 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

     2. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attività di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.

     3. Gli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di funzionamento dei mezzi, sono quantificati in massimo euro 8.353.000, a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

 

     Art. 4.

     1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 settembre 2010 l'impiego di personale di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unità.

     2. Gli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, sono quantificati in massimo euro 2.235.000, a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini di una migliore programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, necessarie per provvedere al subentro dello Stato nel debito residuo derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del medesimo decreto-legge, la domanda di subentro a «Fintecna S.p.a.» ovvero alla società controllata e da essa indicata è presentata entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

 

     Art. 6.

     1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del Dipartimento della protezione civile, l'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 10, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 sono soppressi.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 15 dicembre 2011, n. 3987.