§ 79.2.785 - O.P.C.M. 30 giugno 2009, n. 3787.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il regolare svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/06/2009
Numero:3787


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del [...]


§ 79.2.785 - O.P.C.M. 30 giugno 2009, n. 3787.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il regolare svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

(G.U. 7 luglio 2009, n. 155)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, concernente l'estensione al territorio della regione Lazio della dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto "Roma 2009"» ed in particolare l'art. 1, con riguardo agli effetti dell'approvazione degli interventi sulla disciplina urbanistica vigente nel territorio e l'art. 5 che, per il completamento delle opere, consente al Commissario delegato di derogare a tutte le disposizioni ivi indicate, tra le quali l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente i limiti all'esercizio del potere comunale di deroga agli strumenti urbanistici;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, e in particolare l'art. 10, che apporta alcune modifiche e integrazioni all'art. 1 della precedente ordinanza di protezione civile n. 3489 del 29 dicembre 2005;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007, ed in particolare l'art. 3 che apporta alcune modifiche ed integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005, al fine di accelerare l'espletamento delle necessarie iniziative alla realizzazione dei Campionati mondiali di nuoto;

     Vista la nota del Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. DPG/CG/0012506 del 1° marzo 2007, concernente la possibilità per il Commissario delegato di derogare alla disciplina urbanistica del comune di Roma;

     Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato 9 giugno 2009 prot. n. 180418, nella parte in cui si ritiene che i poteri di deroga del Commissario delegato non trovano limiti nella disposizione dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 sulla deroga agli strumenti urbanistici, e che pertanto tali poteri possono riguardare anche la destinazione di zona, ferma restando la necessità di inserire gli interventi stessi nel piano delle opere approvato dal Commissario delegato avente effetto anche di variante agli strumenti urbanistici;

     Ritenuta, in particolare, la necessità e l'urgenza di velocizzare la procedura per l'emanazione dei provvedimenti del Commissario delegato e la conseguente messa in attività degli impianti natatori e relative pertinenze richiesti dalla Federazione internazionale, atteso l'imminente inizio del «grande evento»;

     Ritenuto che può pertanto escludersi la necessità del coinvolgimento dell'ente locale, espresso nelle forme dell'intesa con l'assessore all'urbanistica e del conforme parere della giunta comunale, relativamente a quegli interventi in ordine ai quali la deroga, anche rispetto alle previsioni urbanistiche e al regolamento edilizio del comune di Roma previgenti alla variante apportata dal piano delle opere straordinarie approvato dal Commissario delegato, non esorbita dai limiti ordinariamente assentibili ai sensi dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

     Ritenuto che va invece ribadita la necessità di coinvolgimento dell'ente locale, mediante intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma ovvero mediante il parere conforme della giunta comunale, per gli altri interventi in cui la deroga disposta dal Commissario delegato, in base ai suoi poteri straordinari, alle previgenti previsioni urbanistiche e del regolamento edilizio, eccede i limiti ordinariamente posti dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

     Ritenuto, peraltro, di specificare che tutti gli interventi autorizzati dal Commissario delegato, anche se d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma o con il parere conforme della giunta comunale, devono essere conformi al piano delle opere e degli interventi pubblici e privati occorrenti e funzionali allo svolgimento del «grande evento», approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, risultando perciò conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio del comune di Roma in atto vigenti come risultanti dalla variante loro apportata dall'approvazione commissariale del predetto piano, e che non possono in alcun caso essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza;

     Rilevato che con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005 il Commissario delegato è stato autorizzato a derogare, tra l'altro, agli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, e ritenuta, pertanto, l'opportunità di precisare che gli atti di assenso dello stesso Commissario delegato alla realizzazione delle opere e degli interventi pubblici e privati occorrenti e funzionali allo svolgimento del «grande evento» tengono luogo delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del citato decreto legislativo n. 22/2004;

     Ritenuto, infine, di ulteriormente specificare che gli atti di assenso di competenza dell'ente locale, ove necessari in aggiunta a quello commissariale, possono essere rilasciati in qualsiasi momento della procedura straordinaria disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005, e successive modifiche ed integrazioni, e dunque anche in corso d'opera e successivamente agli atti autorizzativi di competenza del Commissario delegato; nonchè che i necessari atti di assenso tengono luogo del permesso di costruire e pertanto, ove sopravvenuti, producono gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

     D'intesa con la regione Lazio;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. All'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007, dopo le parole «il piano delle opere e degli interventi», sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,».

     2. All'art. 1, comma 2, lettera aa), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, così come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006, e dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3597 del 15 giugno 2007, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si prescinde dall'intesa con l'assessore all'urbanistica e dal parere della Giunta comunale di Roma relativamente agli interventi per i quali la deroga alle previgenti previsioni urbanistiche e al previgente regolamento edilizio è contenuta entro i limiti consentiti dall'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso tutti gli interventi pubblici e privati realizzati devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali risultanti dalla variante approvata ai sensi della precedente lettera a) e non possono essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. L'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma o il parere conforme della Giunta comunale, ove necessari, possono intervenire in qualsiasi momento, a prescindere dallo stato di avanzamento degli interventi assentiti dal Commissario delegato o anche dall'avvenuta realizzazione degli stessi. L'assenso del Commissario delegato e, ove necessari, l'intesa con l'assessore all'urbanistica o il conforme parere della Giunta comunale di Roma, tengono luogo del permesso di costruire, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. L'assenso del Commissario delegato tiene altresì luogo delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

     La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.