§ 79.2.115 - O.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 3095.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:23/11/2000
Numero:3095


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092 e n. 3093 e la direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile pubblicata [...]
Art. 2.      1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 3.      1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano ai volontari appartenenti a organizzazioni di volontariato, indipendentemente [...]
Art. 4.      1. Nel caso di enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato l'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 3090/2000, art. 6, comma 3, grava, nel limite individuale complessivo di 40 [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche a favore delle persone giuridiche, la cui attività produttiva ha sede operativa nei comuni o frazioni che per [...]
Art. 6.      1. In deroga all'art. 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali il cui territorio risulta [...]
Art. 7.      1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Gli interventi devono essere progettati e realizzati rispettando le prescrizioni delle Autorità [...]
Art. 8.      1. Il presidente della regione Calabria, commissario delegato per l'emergenza ambientale ai sensi dell'ordinanza n. 3062/2000, provvede, d'intesa con la regione, ad attuare gli interventi [...]
Art. 9.      1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 è prorogato al 31 dicembre 2001.
Art. 10.      1. Per consentire il conferimento a discarica dei materiali provenienti dall'esecuzione dei lavori previsti nei piani di emergenza relativi agli interventi infrastrutturali e di sistemazione [...]
Art. 11.      1. Per assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile in relazione alle emergenze in corso e per fronteggiare adeguatamente eventuali nuove situazioni d'emergenza nella regione [...]
Art. 12.      1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3084/2000 dopo le parole "della presente ordinanza" sono aggiunte le seguenti "nonché per la corresponsione di lavoro straordinario per un periodo di trenta [...]
Art. 13.      1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2970/1999 le parole "trenta ore mensili" sono sostituite con "cinquanta ore mensili" e le parole "cinque unità" sono sostituite con "sette unità".
Art. 14.      1. Gli interventi disposti dall'ordinanza n. 3047/2000 avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche e gli interventi di riparazione danni e ripristino di edifici [...]
Art. 15.      1. Le deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche agli interventi disposti con ordinanza n. 3024/1999.
Art. 16.      1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, [...]


§ 79.2.115 - O.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 3095.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3095)

(G.U. 27 novembre 2000, n. 277)

 

Capo I

Disposizioni per le alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092 e n. 3093 e la direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000, tenendo conto degli eventuali interventi disposti dai prefetti nella fase dell'emergenza.

     2. Per la prosecuzione degli interventi di emergenza già disposti nonché per le nuove esigenze conseguenti agli eventi calamitosi del novembre 2000 è assegnata la somma complessiva di lire 80 miliardi, a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verrà reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.

     3. La gestione degli interventi per le calamità dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è ripetutamente intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con i provvedimenti citati in premessa, avviene in maniera unitaria da parte di tutti i soggetti interessati.

     4. Si intendono gravemente danneggiati i comuni i cui sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza determinate da eventi alluvionali, da dissesti idrogeologici o da eventi atmosferici per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. [1]

     5. Per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre nei territori della regione Puglia, Emilia-Romagna e nella provincia autonoma di Trento sono rispettivamente assegnate le somme di lire 10 miliardi, 5 miliardi e 5 miliardi a valere sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Puglia, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.

 

          Art. 2.

     1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     dopo le parole "cooperative di lavoro" sono inserite le seguenti: "agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali";

     le parole "30 novembre 2000" sono sostituite con "31 dicembre 2000";

     sono aggiunti i seguenti commi:

     "2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

     3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi calamitosi di cui alla premessa è sospesa fino al 31 dicembre 2000 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

     4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3092/2000 su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

     5. Il trattamento di integrazione salariale non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

     6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall'alluvione non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresi avere specifici criteri di ammissibilità. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnaleranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

     7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla prroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2000.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000".

 

          Art. 3.

     1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano ai volontari appartenenti a organizzazioni di volontariato, indipendentemente dall'iscrizione negli appositi elenchi o registri, purché formalmente impegnate nelle operazioni di emergenza su richiesta del Dipartimento della protezione civile, delle prefetture o delle regioni interessate. Le medesime disposizioni si applicano ai volontari singoli impegnati direttamente ed espressamente dai sindaci dei comuni colpiti, nonché ai lavoratori autonomi, appartenenti ad una delle categorie di cui sopra, entro limiti disposti dal Dipartimento della protezione civile.

 

          Art. 4.

     1. Nel caso di enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato l'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 3090/2000, art. 6, comma 3, grava, nel limite individuale complessivo di 40 ore, a carico delle disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 e dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza sulla base di una ripartizione che gli enti locali dovranno definire con le regioni interessate.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche a favore delle persone giuridiche, la cui attività produttiva ha sede operativa nei comuni o frazioni che per effetto degli eventi alluvionali siano rimasti isolati per assenza di collegamenti per oltre trenta giorni.

     2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3093/2000 è aggiunto il seguente periodo: "Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30 per cento del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante".

     3. Il beneficio di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 è concesso altresì alle persone fisiche il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo fino a lire 20 milioni come determinato dall'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e che dichiarino di aver subito danni superiori a 10 milioni di lire. In tali casi la perizia giurata può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [2] .

 

          Art. 6.

     1. In deroga all'art. 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato, dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per l'esercizio finanziario 2000, possono deliberare le variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale di bilancio entro il 31 dicembre 2000 per stanziare le risorse da utilizzare per gli interventi diretti ad affrontare gli eventi alluvionali dell'anno 2000.

     2. Per gli enti locali di cui al comma 1 il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2001 è prorogato al 28 febbraio 2001.

     3. Nelle more della deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2001 e dell'approvazione da parte dell'organo regionale di controllo, gli enti locali di cui al comma 1, possono effettuare spese relative agli eventi alluvionali dell'anno 2000 anche in deroga all'art. 163, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Gli interventi devono essere progettati e realizzati rispettando le prescrizioni delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale".

     2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al fine di velocizzare gli interventi, le regioni sono autorizzate a prevedere nel piano una quota di risorse destinata ad anticiparne la progettazione".

     3. Il disposto di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3092/2000 si applica agli enti locali gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.

     4. Il magistrato per il Po e l'Anas elaborano, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, un piano straordinario per gli interventi di propria competenza nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del settembre, ottobre e novembre 2000 e lo attivano avvalendosi delle procedure e deroghe di cui alle ordinanze n. 3081/2000 e n. 3090/2000 e successive modificazioni.

     5. Per l'attuazione del piano di cui al comma precedente, il magistrato per il Po può avvalersi degli enti locali.

     6. L'Anas può eseguire interventi di ripristino della viabilità comunale e provinciale previa stipula di apposite convenzioni con gli enti locali interessati.

     7. I termini di pubblicazione dei progetti degli interventi sono stabiliti in sette giorni.

     8. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000 e all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 dopo le parole "18 novembre 1998, n. 415" sono inserite le seguenti: "art. 4, comma 17".

     9. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si applicano nei comuni danneggiati fino a 10.000 abitanti. Gli enti locali possono avvalersi, per l'attività di supporto al responsabile del procedimento, di liberi professionisti iscritti in appositi elenchi speciali da istituirsi presso le regioni, il magistrato per il Po e i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

 

          Art. 8.

     1. Il presidente della regione Calabria, commissario delegato per l'emergenza ambientale ai sensi dell'ordinanza n. 3062/2000, provvede, d'intesa con la regione, ad attuare gli interventi urgenti per la collocazione e discarica dei materiali da rimuovere nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 e predispone, altresì, un piano straordinario per il risanamento ambientale delle discariche abusive presenti negli alvei dei torrenti e delle fiumare.

 

Capo II

Misure urgenti di protezione civile

 

          Art. 9.

     1. Il termine di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2991/1999 è prorogato al 31 dicembre 2001.

 

          Art. 10.

     1. Per consentire il conferimento a discarica dei materiali provenienti dall'esecuzione dei lavori previsti nei piani di emergenza relativi agli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica di cui alle ordinanze n. 2499/1997, n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni, n. 3036/2000 e n. 3088/2000 il Presidente della regione Campania, nella duplice qualità di commissario delegato per gli interventi d'emergenza suddetti e per quelli di cui all'ordinanza n. 2425/1996, nelle more dell'attuazione degli interventi previsti da detta ultima ordinanza, predispone, entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza, un piano straordinario di siti da destinare a discarica, comprendente anche possibili interventi di risanamento ambientale di cave dismesse o altri siti da riqualificare. Il piano ricomprende anche aree per lo stoccaggio e l'ubicazione temporanea di impianti di trattamento e separazione dei materiali scavati o rimossi, aventi caratteristiche disomogenee e quindi da conferire, dopo il trattamento, a discariche diverse. Il piano può elaborarsi anche per stralci in relazione ad esigenze urgenti relative a singoli lavori la cui esecuzione risulti impedita per la sopravvenuta mancanza di discariche alle quali conferire i materiali. L'onere per l'attuazione e gestione del piano grava sui fondi assegnati al commissario in proporzione all'importo dei singoli piani di intervento infrastrutturale con esclusione del costo relativo agli impianti di trattamento e separazione che grava sui fondi di cui all'ordinanza n. 2425/1996. [3]

     2. Per gli adempimenti connessi alla definizione delle soglie di preallarme e allarme di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3088/2000 il commissario delegato si avvale anche della collaborazione di personale dell'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale. Il predetto ufficio assicura la disponibilità del personale a richiesta del commissario delegato e l'onere per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza a quello normalmente effettuato, da riconoscere al suddetto personale, grava sul fondo di gestione del commissario di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3088/2000.

     3. L'autorizzazione ad avvalersi di cinque esperti per i compiti istruttori del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2994/1999 cessa il 31 dicembre 2000.

 

          Art. 11.

     1. Per assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile in relazione alle emergenze in corso e per fronteggiare adeguatamente eventuali nuove situazioni d'emergenza nella regione Campania il presidente della regione nella qualità di commissario delegato di cui alle ordinanze nn. 2787/1998. 2499/1997, , e successive modifiche e integrazioni e all'ordinanza n. 3088/2000, realizza la sala operativa regionale di protezione civile d'intesa con l'assessore regionale alla protezione civile. La sala operativa dovrà essere collegata direttamente con quella del Dipartimento della protezione civile, e con sale operative da istituirsi a livello provinciale coinvolgendo province, prefetture e comandi provinciali dei vigili del fuoco, nonché con i sistemi di previsione metereologica e di monitoraggio idropluviometrico ed idrogeologico già operanti e in corso di completamento nella regione Campania.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il presidente della regione Campania commissario delegato, per la progettazione, l'affidamento dei lavori e delle forniture di tutti i lavori, mezzi ed impianti necessari nonché per la gestione della sala operativa, si avvale delle strutture e del personale regionale e del commissariato e utilizza le procedure e deroghe previste dalle ordinanze di cui al comma 1, in quanto applicabili.

     3. Il Dipartimento della protezione civile assicura l'assistenza tecnica necessaria nelle fasi di progettazione, allestimento e avvio alla gestione della sala operativa e per la formazione del personale da applicare. Il presidente della regione Campania - commissario delegato può stipulare convenzioni con il Dipartimento della protezione civile, con altre regioni e con soggetti pubblici e privati per assicurare il necessario supporto e l'assistenza tecnica per le attività di cui al comma 1 e per le attività di emergenza connesse.

     4. La sala operativa di cui al comma 1 è trasferita nella disponibilità funzionale diretta della regione Campania, che nel periodo di vigenza dello stato di emergenza ne assicura la gestione d'intesa con la struttura commissariale.

     5. L'onere relativo alla realizzazione degli interventi e attività di cui al comma 1 valutato in complessive lire 1,5 miliardi, grava sui fondi assegnati al commissario delegato con le ordinanze indicate al comma 1.

 

          Art. 12.

     1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3084/2000 dopo le parole "della presente ordinanza" sono aggiunte le seguenti "nonché per la corresponsione di lavoro straordinario per un periodo di trenta giorni in eccedenza rispetto a quello ordinariamente svolto e nel limite di cinquanta ore al personale della prefettura effettivamente impegnato nelle attività di protezione civile".

 

          Art. 13.

     1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2970/1999 le parole "trenta ore mensili" sono sostituite con "cinquanta ore mensili" e le parole "cinque unità" sono sostituite con "sette unità".

 

          Art. 14.

     1. Gli interventi disposti dall'ordinanza n. 3047/2000 avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche e gli interventi di riparazione danni e ripristino di edifici danneggiati, con danno maggiore del danno significativo, avvengono con le modalità del miglioramento sismico.

     2. Il commissario delegato, avvalendosi del comitato tecnico scientifico insediato presso la regione Lazio, provvede ad emettere le procedure e direttive tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico, la definizione dei livelli di contributo ammissibile, e delle soglie di vulnerabilità e di danno, compreso il danno significativo, degli edifici oggetto di contributo.

 

          Art. 15.

     1. Le deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche agli interventi disposti con ordinanza n. 3024/1999.

     2. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2994/1999 è abrogata la lettera c).

 

          Art. 16.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 30 novembre 2000, n. 3096.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 4 dell’O.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 3098.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 18 marzo 1996, n. 2425.