§ 79.2.116 - O.P.C.M. 30 novembre 2000, n. 3096.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/11/2000
Numero:3096


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3095/2000 è così sostituito:


§ 79.2.116 - O.P.C.M. 30 novembre 2000, n. 3096.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.

(G.U. 2 dicembre 2000, n. 282)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3095/2000 è così sostituito:

     "4. Si intendono gravemente danneggiati i comuni i cui sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza determinate da eventi alluvionali, da dissesti idrogeologici o da eventi atmosferici per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".

     2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre sono rispettivamente assegnate alle regioni Liguria e Toscana le somme di lire 20 miliardi e 10 miliardi a valere sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Liguria e Toscana sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.