Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 30/11/2000 |
Numero: | 3096 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3095/2000 è così sostituito: |
§ 79.2.116 - O.P.C.M. 30 novembre 2000, n. 3096.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000.
(G.U. 2 dicembre 2000, n. 282)
1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3095/2000 è così sostituito:
"4. Si intendono gravemente danneggiati i comuni i cui sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza determinate da eventi alluvionali, da dissesti idrogeologici o da eventi atmosferici per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della
2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre sono rispettivamente assegnate alle regioni Liguria e Toscana le somme di lire 20 miliardi e 10 miliardi a valere sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Liguria e Toscana sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.