§ 77.6.147 - Legge 29 novembre 1977, n. 875.
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:29/11/1977
Numero:875


Sommario
Art. 1.  Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra.
Art. 2.  Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.
Art. 3.  Assegno speciale annuo agli invalidi di 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.
Art. 4.  Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 5.  Secondo accompagnatore militare.
Art. 6.  Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2a all'8°.
Art. 7.  Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2a all' 8a categoria deceduti per cause diverse [...]
Art. 8.  Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria.
Art. 9.  Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti.
Art. 10.  Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2a all'8a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
Art. 11.  Indennità integrativa speciale.
Art. 12.  Integrazione delle commissioni mediche territoriale e della commissione medica superiore.
Art. 13.  Delega al Governo.
Art. 14.  Decorrenza benefici.
Art. 15.  Onere di bilancio e copertura finanziaria.


§ 77.6.147 - Legge 29 novembre 1977, n. 875.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.

(G.U. 7 dicembre 1977, n. 333).

 

     Art. 1. Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra.

     La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45 è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2. Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.

     L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.

 

          Art. 3. Assegno speciale annuo agli invalidi di 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.

     L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'art. 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella E

lettera A

L.

4.920.000

tabella E

lettera A-bis n. 1

"

2.940.000

tabella E

lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3

"

2.580.000

tabella E

lettera B

"

1.740.000

tabella E

lettera C

"

1.746.000

tabella E

lettera D

"

1.380.000

tabella E

lettera E

"

1.230.000

tabella E

lettera F

"

854.000

tabella E

lettera G

"

795.840

prima categoria senza assegno di superinvalidità

"

496.800

 

          Art. 4. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

     L'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili di cui appresso:

lettera A

L.

284.000

lettera A-bis n. 1

"

232.000

lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3

"

176.500

lettera A-bis n. 2, comma primo

"

141.500

lettera B

"

95.000

lettera C

"

80.000

lettera D

"

65.000

lettera E

"

50.000

lettera F

"

45.000

lettera G

"

30.000

 

          Art. 5. Secondo accompagnatore militare.

     Il quinto comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituito col seguente:

     “Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n.1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n.1, n. 2, comma secondo e n. 3".

 

          Art. 6. Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2a all'8°.

     L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, è elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.

 

          Art. 7. Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2a all' 8a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.

     Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e la tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

 

          Art. 8. Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria.

     Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'art. 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle G o I e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313, e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza, fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella C allegata alla presente legge, compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle G o I in godimento.

     Se la domanda è presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e semprechè ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'art. 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.

     Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare è conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1° luglio 1977. Se però la domanda è presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

     Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

     I beneficiati dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

     La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, è effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalità previste dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

          Art. 9. Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti.

     L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge è elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.

 

          Art. 10. Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2a all'8a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.

     L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato daL. 66.000 a L. 159.000 annue.

 

          Art. 11. Indennità integrativa speciale.

     L'indennità integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

     La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa speciale, compreso tra il 1° novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.

     Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, la indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

     L. 640 a decorrere dal 1° luglio 1977;

     L. 800 a decorrere dal 1° gennaio 1978;

     L. 960 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

     Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

     Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui all'annessa tabella L, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

     a) Tabelle G e I:

     L. 612 a decorrere dal 1° luglio 1977;

     L. 765 a decorrere dal 1° gennaio 1978;

     L. 918 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

     b) Tabelle M e O:

     L. 393 a decorrere dal 1° luglio 1977;

     L. 491 a decorrere dal 1° gennaio 1978;

     L, 590 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

     c) Tabelle S e T:

     L. 234 a decorrere dal 1° luglio 1977;

     L. 292 a decorrere dal 1° gennaio 1978;

     L. 350 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

     d) Tabella L:

     L. 312 a decorrere dal 1° luglio 1977;

     L. 390 a decorrere dal 1° gennaio 1978;

     L. 468 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

     I criteri relativi alla determinazione dell'indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978.

     A decorrere dal 1° luglio 1977 l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è riliquidata in base al valori unitari stabiliti dal presente articolo.

     L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     L'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

 

          Art. 12. Integrazione delle commissioni mediche territoriale e della commissione medica superiore.

     Il primo comma dell'art. 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'art. 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

     “é data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di L. 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età”.

 

          Art. 13. Delega al Governo.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese a:

     raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;

     procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;

     introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità;

     dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.

 

          Art. 14. Decorrenza benefici.

     I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1° luglio 1977.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S, T ed L allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal1° luglio 1978.

     Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'art. 11.

     La provvidenza prevista dall'art. 8 è attribuita alle decorrenze e con le modalità stabilite dall'articolo stesso.

     Il beneficio derivante dall'applicazione dell'art. 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1° luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 15. Onere di bilancio e copertura finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella C

CATEGORIE

Sottufficiali e truppa ......................

720.000

648.000

576.000

504.000

432.000

360.000

288.000

216.000

Ufficiali inferiori ..............................

828.000

745.200

662.400

576.600

496.800

414.000

331.200

248.400

Ufficiali superiori ...........................

910.800

819.720

728.640

637.560

546.480

455.400

364.320

273.240

Ufficiali generali ............................

1.001.880

901.680

801.480

701.280

601.080

501.000

400.800

300.600

 

     Tabella G

VEDOVE ED ORFANI

Sottufficiali e truppa ......................................................................

L. 375.600

Ufficiali inferiori .............................................................................

L. 394.200

Ufficiali superiori ...........................................................................

L. 408.600

Ufficiali generali ............................................................................

L. 414.720

 

     Tabella I

Sottufficiali e truppa ......................................................................

L. 433.200

Ufficiali inferiori .............................................................................

L. 453.720

Ufficiali superiori ...........................................................................

L. 468.600

Ufficiali generali ............................................................................

L. 475.680

 

     Tabella M

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI PENSIONI NORMALI

Sottufficiali e truppa ......................................................................

L. 231.000

Ufficiali inferiori .............................................................................

L. 244.320

Ufficiali superiori ...........................................................................

L. 254.640

Ufficiali generali ............................................................................

L. 273.720

 

     Tabella O

Sottufficiali e truppa ......................................................................

L. 288.000

Ufficiali inferiori .............................................................................

L. 302.280

Ufficiali superiori ...........................................................................

L. 312.240

Ufficiali generali ............................................................................

L. 330.960

 

     Tabella S

GENITORI PENSIONI SPECIALI

Sottufficiali e truppa ......................................................................

L. 146.280

Ufficiali inferiori .............................................................................

L. 150.720

Ufficiali superiori ...........................................................................

L. 154.200

Ufficiali generali ............................................................................

L. 160.560

 

     Tabella T

Sottufficiali e truppa ......................................................................

L. 162.240

Ufficiali inferiori .............................................................................

L. 167.040

Ufficiali superiori ...........................................................................

L. 170.280

Ufficiali generali ............................................................................

L. 176.520

 

     Tabella L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITA' DOVUTO ALLE VEDOVE ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2a ALL'8a CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITA' PESIONATA

 

SOGGETTI DI DIRITTO

Importi annui

 

Seconda categoria

Terza categoria

Quarta categoria

Quinta categoria

 

VEDOVE

Sottufficiali e truppa

 

 

 

 

Vedova sola ...................................

211.800

209.520

208.200

205.800

Vedova con 1 orfano ....................

254.520

251.880

250.320

247.440

Vedova con 2 orfani ......................

295.800

292.920

291.120

288.120

Vedova con 3 orfani ......................

226.960

333.840

332.040

328.680

Vedova con 4 o più orfani ............

378.120

374.880

372.840

369.240

Ufficiali inferiori

 

 

 

 

Vedova sola ...................................

221.160

219.000

218.840

212.640

Vedova con 1 orfano ....................

265.920

263.160

260.640

255.600

Vedova con 2 orfani ......................

308.040

305.160

302.280

296.880

Vedova con 3 orfani ......................

350.160

347.040

344.040

338.160

Vedova con 4 o più orfani ............

392.280

388.920

385.680

379.440

Ufficiali superiori

 

 

 

 

Vedova sola ...................................

227.520

225.000

222.480

217.680

Vedova con 1 orfano ....................

273.480

270.360

267.360

261.720

Vedova con 2 orfani ......................

316.200

312.840

309.600

303.480

Vedova con 3 orfani ......................

359.040

355.440

351.960

345.240

Vedova con 4 o più orfani ............

401.760

397.920

394.200

387.120

Ufficiali generali

 

 

 

 

Vedova sola ...................................

238.200

235.320

233.520

228.360

Vedova con 1 orfano ....................

286.320

282.840

280.680

274.440

Vedova con 2 orfani ......................

330.480

326.400

324.120

317.280

Vedova con 3 orfani ......................

374.040

369.960

367.440

360.120

Vedova con 4 o più orfani ............

417.840

413.400

410.880

402.960

 

ORFANI SOLI

Sottufficiali e truppa

 

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

246.000

244.560

243.720

242.160

Fino a 3 orfani ...............................

287.760

285.960

284.880

283.080

Fino a 4 orfani ...............................

330.600

328.320

327.000

324.600

Fino a 5 o più orfani .....................

373.320

370.680

369.120

366.240

Ufficiali inferiori

 

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

252.360

250.800

249.360

246.600

Fino a 3 orfani ...............................

295.320

293.520

291.840

288.480

Fino a 4 orfani ...............................

339.960

337.800

335.640

331.440

Fino a 5 o più orfani .....................

384.720

381.960

379.440

374.400

Ufficiali superiori

 

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

256.560

254.880

253.200

249.960

Fino a 3 orfani ...............................

300.360

298.320

296.280

292.560

Fino a 4 orfani ...............................

346.320

343.800

341.280

336.480

Fino a 5 o più orfani .....................

392.280

389.160

386.160

380.520

Ufficiali generali

 

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

263.640

261.720

260.640

257.040

Fino a 3 orfani ...............................

309.000

306.600

305.280

301.080

Fino a 4 orfani ...............................

357.000

354.120

352.320

347.160

Fino a 5 o più orfani .....................

405.120

401.640

399.480

393.240

SOGGETTI DI DIRITTO

Importi annui

 

Seconda categoria

Terza categoria

Quarta categoria

 

VEDOVE

Sottufficiali e truppa

 

 

 

Vedova sola ...................................

204.360

292.440

200.520

Vedova con 1 orfano ....................

245.760

243.360

240.960

Vedova con 2 orfani ......................

286.200

283.560

281.040

Vedova con 3 orfani ......................

326.640

323.880

321.120

Vedova con 4 o più orfani ............

367.080

364.080

361.200

Ufficiali inferiori

 

 

 

Vedova sola ...................................

209.520

206.400

203.520

Vedova con 1 orfano ....................

251.880

248.160

244.560

Vedova con 2 orfani ......................

292.800

288.840

285.000

Vedova con 3 orfani ......................

333.840

329.400

325.320

Vedova con 4 o più orfani ............

374.760

370.080

365.760

Ufficiali superiori

 

 

 

Vedova sola ...................................

213.600

209.760

205.920

Vedova con 1 orfano ....................

256.800

252.120

247.440

Vedova con 2 orfani ......................

298.200

293.160

288.120

Vedova con 3 orfani ......................

339.600

334.080

328.680

Vedova con 4 o più orfani ............

381.000

375.120

369.360

Ufficiali generali

 

 

 

Vedova sola ...................................

222.840

216.720

212.040

Vedova con 1 orfano ....................

267.840

260.520

254.880

Vedova con 2 orfani ......................

310.080

302.160

296.040

Vedova con 3 orfani ......................

352.440

343.920

337.320

Vedova con 4 o più orfani ............

394.680

385.560

378.480

 

ORFANI SOLI

Sottufficiali e truppa

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

241.200

239.760

238.560

Fino a 3 orfani ...............................

281.880

280.320

278.760

Fino a 4 orfani ...............................

323.160

321.240

319.320

Fino a 5 o più orfani .....................

364.560

362.160

359.760

Ufficiali inferiori

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

244.560

242.520

240.480

Fino a 3 orfani ...............................

285.960

283.440

281.160

Fino a 4 orfani ...............................

328.320

325.200

322.320

Fino a 5 o più orfani .....................

370.680

366.960

363.360

Ufficiali superiori

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

247.320

244.680

242.160

Fino a 3 orfani ...............................

289.320

286.200

283.080

Fino a 4 orfani ...............................

332.400

328.560

324.720

Fino a 5 o più orfani .....................

375.600

370.920

366.240

Ufficiali generali

 

 

 

Fino a 2 orfani ...............................

253.440

249.360

246.240

Fino a 3 orfani ...............................

296.640

291.720

288.000

Fino a 4 orfani ...............................

341.640

335.520

330.840

Fino a 5 o più orfani .....................

386.640

379.320

373.680