§ 77.5.39 – D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 257.
Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:09/03/1948
Numero:257


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di pensioni di guerra di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato [...]
Art. 2.      Ai titolari di pensioni di guerra di 1 categoria, cui spetta l'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° [...]
Art. 3.      E' istituito "un assegno di incollocabilità" nella misura di L. 72.000 annue, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore [...]
Art. 4.      L'aumento integratore per gli orfani, di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, è elevato ad annue L. 6000 [...]
Art. 5.      L'indennità speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e successive modificazioni, è [...]
Art. 6.      L'indennità di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1 marzo 1948, è estesa agli invalidi di guerra di 1 categoria fruenti di assegno di superinvalidità per una [...]
Art. 7.      Nel caso che gli invalidi fruenti dell'indennità speciale di accompagnamento siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali od in luoghi di cura, l'Opera [...]
Art. 8.      La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attività lavorativa, condizione necessaria per conseguire l'indennità straordinaria prevista dal decreto [...]
Art. 9.      I nuovi e maggiori benefici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1948
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 77.5.39 – D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 257. [1]

Nuove provvidenze economiche a favore di talune categorie di pensionati di guerra.

(G.U. 15 aprile 1948, n. 89).

 

     Art. 1.

     Ai titolari di pensioni di guerra di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno:

 

per la lettera

A

annue

L.

216.000

"

A-bis

"

"

204.000

"

B

"

"

180.000

"

C

"

"

180.000

"

D

"

"

180.000

"

E

"

"

168.000

"

F

"

"

156.000

"

G

"

"

156.000

 

          Art. 2.

     Ai titolari di pensioni di guerra di 1 categoria, cui spetta l'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta annue L. 96.000.

 

          Art. 3.

     E' istituito "un assegno di incollocabilità" nella misura di L. 72.000 annue, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, che siano dichiarati incollocabili, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che siano effettivamente incollocati.

     La domanda, occorrente per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido è incollocato ed incollocabile, dovrà essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra - che provvede in merito, previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

 

          Art. 4.

     L'aumento integratore per gli orfani, di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, è elevato ad annue L. 6000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67.

 

          Art. 5.

     L'indennità speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e successive modificazioni, è elevata, con effetto dal 1 marzo 1948, rispettivamente a L. 7800 ed a L. 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.

 

          Art. 6.

     L'indennità di cui al precedente art. 5, con effetto dal 1 marzo 1948, è estesa agli invalidi di guerra di 1 categoria fruenti di assegno di superinvalidità per una delle mutilazioni od infermità indicate nella lettera E numeri 3, 4, 5 e nella lettera F n. 1 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

     L'indennità di accompagnamento deve intendersi compresa fra gli assegni per i quali, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1108, spetta il rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.

 

          Art. 7.

     Nel caso che gli invalidi fruenti dell'indennità speciale di accompagnamento siano ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali od in luoghi di cura, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà, a datare dal 1° marzo 1948, darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408.

 

          Art. 8.

     La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attività lavorativa, condizione necessaria per conseguire l'indennità straordinaria prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, deve essere data anzichè con un atto notorio, come stabilito dall'art. 2 del citato decreto, con una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

 

          Art. 9.

     I nuovi e maggiori benefici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1948.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 30.