§ 77.6.69 - Legge 15 giugno 1955, n. 507.
Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:15/06/1955
Numero:507


Sommario
Art. 1.      Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute [...]
Art. 2.      Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sarà provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del [...]
Art. 3.      Al personale di cui agli articoli precedenti si applicano le norme dell'art. 15 della legge 24 maggio 1952, n. 610.


§ 77.6.69 - Legge 15 giugno 1955, n. 507. [1]

Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(G.U. 28 giugno 1955, n. 147).

 

     Art. 1.

     Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza, per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovrà essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sarà provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del personale di cui al precedente articolo, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore nella predetta assicurazione. L'eventuale eccedenza tra l'importo dei contributi da rimborsare e quelli da versare nell'assicurazione obbligatoria è corrisposta alla lavoratrice.

 

          Art. 3.

     Al personale di cui agli articoli precedenti si applicano le norme dell'art. 15 della legge 24 maggio 1952, n. 610.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.