| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.5 indennità |
| Data: | 02/02/1959 |
| Numero: | 31 |
| Sommario |
| Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la legge 2 agosto 1957, n. 680, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...] |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...] |
§ 77.5.5m - Legge 2 febbraio 1959, n. 31.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 17 febbraio 1959, n. 40).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.