| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.5 indennità |
| Data: | 02/08/1957 |
| Numero: | 680 |
| Sommario |
| Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...] |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 77.5.5l - Legge 2 agosto 1957, n. 680.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 12 agosto 1957, n. 200).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1957.