| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.5 indennità | 
| Data: | 10/02/1953 | 
| Numero: | 82 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181, per il versamento al Fondo per la indennità agli impiegati, da parte dei [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...] | 
§ 77.5.5e - Legge 10 febbraio 1953, n. 82.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 11 marzo 1953, n. 59).
     E' prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.