| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.5 indennità |
| Data: | 02/08/1952 |
| Numero: | 1181 |
| Sommario |
| Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei [...] |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 77.5.5b - Legge 2 agosto 1952, n. 1181.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 18 settembre 1952, n. 217).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1952.