§ 77.5.50 – L. 30 novembre 1950, n. 997.
Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione della indennità di caro-pane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:30/11/1950
Numero:997


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati
Art. 2.      Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore [...]


§ 77.5.50 – L. 30 novembre 1950, n. 997.

Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione della indennità di caro-pane.

(G.U. 22 dicembre 1950, n. 293).

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:

     a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei proprii fondi;

     b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:

     congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

     congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra;

     congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra;

     profughi sfollati o sinistrati di guerra;

     rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;

     c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.

     La maggioranza suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico.

     Il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anzichè direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.