Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 30/11/1950 |
Numero: | 997 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati |
Art. 2. Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore [...] |
§ 77.5.50 – L. 30 novembre 1950, n. 997.
Maggiorazione del trattamento di assistenza in conseguenza della soppressione della indennità di caro-pane.
(G.U. 22 dicembre 1950, n. 293).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:
a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei proprii fondi;
b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:
congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;
congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra;
congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposti pensioni od assegni di guerra;
profughi sfollati o sinistrati di guerra;
rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;
c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal
La maggioranza suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico.
Il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anzichè direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.