§ 52.2.10 – D.Lgs.Lgt. 16 febbraio 1946, n. 28.
Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:16/02/1946
Numero:28


Sommario
Art. 1.      E' concesso un assegno giornaliero temporaneo a favore
Art. 2.      Per la concessione dell'assegno debbono concorrere le seguenti condizioni
Art. 3.      L'assegno viene concesso nella misura di L. 20 giornaliere per il reduce ed è integrato
Art. 4.      Il diritto all'assegno è ammesso soltanto per un periodo di 180 giorni computabile dalla data in cui il reduce sia rientrato nella vita civile. La scadenza di tale [...]
Art. 5.      Si considera data di rientro nella vita civile
Art. 6.      Per essere ammesso al godimento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda in carta libera all'Ente comunale di assistenza allegandovi
Art. 7.      La erogazione viene meno quando il reduce o una persona della sua famiglia venga a disporre di redditi tali che assicurino il sostentamento al reduce e alla sua famiglia
Art. 8.      L'assegno non è cumulabile con quelli di licenza straordinaria spettanti ai reduci dalla prigionia, con le pensioni per mutilazione o invalidità, e con qualsiasi altro [...]
Art. 9.      L'Ente comunale di assistenza provvede al servizio a mezzo dei suoi uffici di amministrazione, di contabilità e di tesoreria e mediante impiego degli appositi fondi che [...]
Art. 10.      L'ammissione, l'esclusione, la cessazione e la riduzione dell'assegno e ogni altro provvedimento relativo al diritto all'assegno sono deliberati dal Comitato [...]
Art. 11.      Presso gli Enti comunali di assistenza ed i rispettivi tesorieri, la gestione e la contabilità dei fondi debbono essere separate e distinte da quelle degli altri [...]
Art. 12.      L'Ente comunale di assistenza, non appena abbia ammesso il reduce al godimento dell'assegno, deve darne comunicazione all'ufficio di collocamento della circoscrizione, [...]
Art. 13.      Chiunque indebitamente riscuote con alterazione dei dati, con false dichiarazioni e con altri mezzi fraudolenti l'assegno di cui al presente decreto, è punito con la [...]
Art. 14.      Il privato imprenditore che non ottemperi all'obbligo sancito dal precedente articolo 12 è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 15.000
Art. 15.      L'assegno è esente da ogni imposta e tutti gli atti relativi alla richiesta, alla concessione e alla riscossione del medesimo sono esenti da ogni imposta e tassa
Art. 16.      L'assegno non è cedibile nè soggetto a sequestro o pignoramento
Art. 17.      Per i reduci i quali siano rientrati nella vita civile antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto la data di decorrenza del periodo dei cento ottanta [...]
Art. 18.      Fino a quando non siano stati costituiti i dipendenti uffici provinciali, il Ministero dell'assistenza post-bellica accrediterà i fondi alle Prefetture, le quali [...]
Art. 19.      La spesa per la erogazione degli assegni disposti a questo titolo a decorrere dal 15 settembre 1945 e per i servizi inerenti è iscritta su apposito capitolo del bilancio [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 52.2.10 – D.Lgs.Lgt. 16 febbraio 1946, n. 28. [1]

Concessione di un assegno temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi.

(G.U. 22 febbraio 1946, n. 45).

 

     Art. 1.

     E' concesso un assegno giornaliero temporaneo a favore:

     a) dei partigiani combattenti;

     b) dei militari che siano stati congedati dopo il 1° gennaio 1945;

     c) dei militari reduci dalla prigionia di guerra;

     d) dei civili deportati dal nemico oltre confine successivamente all'8 settembre 1943.

     Sono esclusi dal beneficio gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) i quali abbiano aderito alla sedicente repubblica sociale italiana o collaborato col nemico.

     Ai fini del presente decreto le predette categorie vengono per brevità indicate con la denominazione "reduce".

 

          Art. 2.

     Per la concessione dell'assegno debbono concorrere le seguenti condizioni:

     a) che il reduce sia disoccupato involontariamente per mancanza di lavoro.

     Sussiste tale condizione quando la disoccupazione siasi protratta per la durata di otto giorni continuativi;

     b) che il reduce versi in stato di accertato bisogno.

 

          Art. 3.

     L'assegno viene concesso nella misura di L. 20 giornaliere per il reduce ed è integrato:

     a) con L. 14 giornaliere per ogni figlio di età inferiore agli anni 15 purchè convivente:

     b) con L. 17 giornaliere per la moglie e per ogni figlio, dai 15 ai 18 anni, conviventi a carico e disoccupati, nonchè per ogni figlio di età maggiore degli anni 18 e per i genitori purchè totalmente inabili al lavoro e conviventi a carico.

     Il pagamento viene eseguito a quindicine posticipate.

 

          Art. 4.

     Il diritto all'assegno è ammesso soltanto per un periodo di 180 giorni computabile dalla data in cui il reduce sia rientrato nella vita civile. La scadenza di tale periodo non può essere oltrepassata in nessun caso neanche se per il mancato concorso delle condizioni di cui al precedente articolo 2 il reduce non abbia potuto usufruire dell'assegno per tutta la durata del periodo stesso.

 

          Art. 5.

     Si considera data di rientro nella vita civile:

     a) per i partigiani, quella della smobilitazione o, nel caso di ricovero in luogo di cura, quella della dimissione da tale luogo;

     b) per i militari, quella del loro collocamento in congedo quale risulti dal foglio di congedo e in difetto di tale documento, la data sotto la quale risultino inviati in licenza illimitata in attesa di congedo ovvero in licenza di rimpatrio;

     c) per i civili deportati, quella di dimissione dal centro o campo di raccolta o dal luogo di cura.

 

          Art. 6.

     Per essere ammesso al godimento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda in carta libera all'Ente comunale di assistenza allegandovi:

     a) il documento o i documenti comprovanti la qualifica di cui all'art. 1;

     b) lo stato di famiglia;

     c) gli altri documenti che vengano richiesti dall'Ente comunale di assistenza ai fini di cui agli articoli 2, 3 e 5.

 

          Art. 7.

     La erogazione viene meno quando il reduce o una persona della sua famiglia venga a disporre di redditi tali che assicurino il sostentamento al reduce e alla sua famiglia.

     Se invece i redditi suddetti non siano sufficienti al sostentamento del reduce e di tutta la sua famiglia, l'assegno è ridotto delle quote integrative corrispondenti.

     La erogazione viene meno definitivamente quando il reduce:

     a) abbia rifiutato il collocamento al lavoro;

     b) non si sia presentato al lavoro o lo abbia abbandonato senza giustificato motivo;

     c) sia stato licenziato in tronco per giusta causa.

 

          Art. 8.

     L'assegno non è cumulabile con quelli di licenza straordinaria spettanti ai reduci dalla prigionia, con le pensioni per mutilazione o invalidità, e con qualsiasi altro assegno continuativo corrisposto a carico dello Stato, degli Enti locali e dell'Istituto di previdenza sociale, eccetto che per la indennità caro-pane di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

     Qualora l'assegno previsto dall'art. 3 del presente decreto risulti nel suo complesso maggiore degli assegni di cui al primo comma del presente articolo, sarà corrisposta la differenza.

 

          Art. 9.

     L'Ente comunale di assistenza provvede al servizio a mezzo dei suoi uffici di amministrazione, di contabilità e di tesoreria e mediante impiego degli appositi fondi che all'Ente stesso vengono assegnati dall'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica.

 

          Art. 10.

     L'ammissione, l'esclusione, la cessazione e la riduzione dell'assegno e ogni altro provvedimento relativo al diritto all'assegno sono deliberati dal Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza, integrato da membri aggiunti delegati dalle locali associazioni di categoria costituite tra mutilati ed invalidi di guerra, partigiani, reduci di guerra, reduci dalla prigionia e dalla deportazione, in ragione di uno per ogni associazione.

     Contro le decisioni del Comitato è ammesso il ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della decisione, al Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica.

     La decisione del Comitato provinciale è definitiva.

 

          Art. 11.

     Presso gli Enti comunali di assistenza ed i rispettivi tesorieri, la gestione e la contabilità dei fondi debbono essere separate e distinte da quelle degli altri servizi, ferme restando le norme stabilite dalla legge 3 giugno 1937, n. 847, e dai regolamenti, amministrativo e contabile, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     Gli Enti comunali di assistenza trasmettono il rendiconto della gestione dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica cui è demandato il controllo sulla gestione dei fondi, fermo rimanendo il potere di vigilanza del Prefetto.

 

          Art. 12.

     L'Ente comunale di assistenza, non appena abbia ammesso il reduce al godimento dell'assegno, deve darne comunicazione all'ufficio di collocamento della circoscrizione, perchè il reduce venga iscritto, ove non lo sia già, nelle liste dei disoccupati.

     Entro il termine di cinque giorni dall'assunzione al lavoro, le pubbliche amministrazioni e i privati imprenditori devono comunicare i nominativi dei reduci assunti e la data di assunzione al competente ufficio di collocamento, che ne informa sollecitamente l'Ente comunale di assistenza.

 

          Art. 13.

     Chiunque indebitamente riscuote con alterazione dei dati, con false dichiarazioni e con altri mezzi fraudolenti l'assegno di cui al presente decreto, è punito con la multa da L. 1000 a L. 15.000, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni prevista dal Codice penale.

     E' punito con la stessa pena chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente ad altri l'assegno.

 

          Art. 14.

     Il privato imprenditore che non ottemperi all'obbligo sancito dal precedente articolo 12 è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 15.000.

 

          Art. 15.

     L'assegno è esente da ogni imposta e tutti gli atti relativi alla richiesta, alla concessione e alla riscossione del medesimo sono esenti da ogni imposta e tassa.

 

          Art. 16.

     L'assegno non è cedibile nè soggetto a sequestro o pignoramento.

 

          Art. 17.

     Per i reduci i quali siano rientrati nella vita civile antecedentemente alla entrata in vigore del presente decreto la data di decorrenza del periodo dei cento ottanta giorni di cui al precedente art. 4 non può essere anteriore al 15 settembre 1945.

 

          Art. 18.

     Fino a quando non siano stati costituiti i dipendenti uffici provinciali, il Ministero dell'assistenza post-bellica accrediterà i fondi alle Prefetture, le quali provvederanno ad assegnarli agli Enti comunali di assistenza e a renderne conto al Ministero predetto.

     Parimenti, fino a quando non siano stati costituiti i Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica, i ricorsi proposti a norma del precedente art. 10 sono decisi dal Prefetto con provvedimento definitivo.

 

          Art. 19.

     La spesa per la erogazione degli assegni disposti a questo titolo a decorrere dal 15 settembre 1945 e per i servizi inerenti è iscritta su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'assistenza post-bellica.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.