Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 01/04/1978 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. unico. La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono [...] |
§ 77.4.6b - D.P.R. 1 aprile 1978, n. 202. [1]
Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1971, n. 70, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e loro fusione con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".
(G.U. 24 maggio 1978, n. 142)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici presentano sufficienti e decisivi indici di pubblicita' e che, singolarmente considerati, non sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono soppressi e fusi con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici", ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla
[1] L'Ente di cui al presente decreto è stato soppresso dall'art. 7 del