§ 77.4.26 - Legge 19 dicembre 1952, n. 2390.
Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:19/12/1952
Numero:2390


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con R.D. 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la [...]
Art. 2.      L'Ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro
Art. 3.      Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali [...]
Art. 4.      L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per [...]
Art. 5.      L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 6.      Resta salva la competenza, in materia di prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, costituita con R.D.L. 9 luglio [...]


§ 77.4.26 - Legge 19 dicembre 1952, n. 2390. [1]

Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

(G.U. 31 dicembre 1952, n. 302)

 

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con R.D. 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI).

     Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

 

          Art. 2.

     L'Ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro.

 

          Art. 3.

     Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati.

     All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresì con un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50% del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Istituto stesso.

 

          Art. 4.

     L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

     La composizione degli organi dell'Ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli Istituti previdenziali.

 

          Art. 5.

     L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e dei singoli suoi servizi.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

     Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la durata della sua nomina, che non può comunque essere fatta per un periodo superiore ad un anno.

 

          Art. 6.

     Resta salva la competenza, in materia di prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, costituita con R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, e di tutti gli altri enti similari con attribuzioni specifiche.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.