§ 77.3.114 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 574 .
Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:30/12/1995
Numero:574


Sommario
Art. 1.  (Riparto degli oneri).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 77.3.114 - D.L. 30 dicembre 1995, n. 574 [1].

Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(G.U. 2 gennaio 1995, n. 1).

 

     Art. 1. (Riparto degli oneri).

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.

 

          Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale del 3 per cento, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonché dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [2].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 1 marzo 1996, n. 105.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.