§ 77.3.30 - D.P.R. 4 dicembre 1956, n. 1600.
Variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:04/12/1956
Numero:1600


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto [...]


§ 77.3.30 - D.P.R. 4 dicembre 1956, n. 1600.

Variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 11 febbraio 1957, n. 38).

 

     Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e L. 4.485.000 annue.