§ 77.3.27 - D.P.R. 10 gennaio 1955, n. 98.
Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:10/01/1955
Numero:98


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 5e 6 deIla legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione [...]


§ 77.3.27 - D.P.R. 10 gennaio 1955, n. 98.

Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 26 marzo 1955, n. 70).

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 5e 6 deIla legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sono stabiliti rispettivamente in L. 1.261.000 e L. 3.289.000 annue.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967.