Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 01/12/1966 |
Numero: | 1086 |
Sommario |
Art. unico. Il termine previsto dall'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto [...] |
§ 77.2.4c - Legge 1 dicembre 1966, n. 1086. [1]
Riapertura del termine indicato nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere.
(G.U. 21 dicembre 1966, n. 320).
Il termine previsto dall'art. 31 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del