§ 77.2.6 - D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 213.
Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:19/04/1946
Numero:213


Sommario
Art. 1.      Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 [...]
Art. 2.      Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è esteso agli impiegati dell'industria con le stesse [...]
Art. 3.      Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 77.2.6 - D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 213.

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria

(G.U. 30 aprile 1946, n. 100, S.O.)

 

     Art. 1.

     Le prestazioni in danaro dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori dell'industria, regolate dai contratti collettivi 3 gennaio 1939, 5 giugno 1940, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939 e i contributi dovuti per l'assicurazione predetta ai sensi dei contratti collettivi 3 gennaio 1939, 1° luglio 1936 e 23 dicembre 1939, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     La tabella predetta può essere modificata in tutto o in parte con decreto legislativo su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni sindacali nazionali interessate a sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

 

          Art. 2.

     Il diritto al ricovero in ospedale e in case private di cura, convenzionate con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è esteso agli impiegati dell'industria con le stesse modalità, condizioni e limiti stabiliti per gli operai dello stesso settore.

     Qualora gli impiegati predetti non ritengano di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, hanno diritto al rimborso delle spese per ricovero nei limiti fissati nella tabella annessa al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dal presente decreto si applicano per la determinazione degli elementi della retribuzione le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 1° agosto 1944, n. 692, per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Esso avrà effetto per l'applicazione della misura dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 1 dal 1° maggio 1946 nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dall'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

 

 

     Tabella per le prestazioni in denaro e per i contributi dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria

 

     A) Prestazioni in denaro

     1. Indennità giornaliera di malattia per operai: in misura pari alla metà della retribuzione media globale giornaliera percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia e, in caso di un'attività non continuativa, nei periodo predetti, in misura eguale al triplo della retribuzione media operaia globale percepita.

     2. Indennità per parto, L. 1.000.

     3. Assegno funerario, L. 2.000.

     4. Massimo della spesa rimborsabile agli impiegati:

     a) per ricovero, interventi chirurgici e cure in ospedali o in case di cura private, L. 2.500, oltre il 50 per cento della eccedenza, purchè il ricovero avvenga in ospedali o in case private di cura, autorizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

     b) per intervento chirurgico a domicilio, L. 3.000

     B) Contributi

     1. Cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro familiari.

     2. Tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari.