§ 77.1.17 - D.P.R. 19 febbraio 1948, n. 225.
Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi, nel settore dei servizi tributari appaltati


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:19/02/1948
Numero:225


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 77.1.17 - D.P.R. 19 febbraio 1948, n. 225.

Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi, nel settore dei servizi tributari appaltati

(G.U. 9 aprile 1948, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella stabilita nella tabella F, allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata F è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

     Tabella F - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati - (Appaltatori di imposte di consumo, esattorie e ricevitorie di imposte dirette)

     A) Assegni mensili

     (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Funzionari, impiegati e commessi

299

442

312

442

182

442

Operai, guardie notturne e personale di fatica

130

442

130

442

78

442