§ 77.1.3 - D.Lgs.Lgt. 1 agosto 1945, n. 697.
Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:01/08/1945
Numero:697


Sommario
Art. 1.      Il contributo per gli assegni familiari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà [...]
Art. 2.      Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307
Art. 3.      Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945


§ 77.1.3 - D.Lgs.Lgt. 1 agosto 1945, n. 697. [1]

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

(G.U. 13 novembre 1945, n. 136)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo per gli assegni familiari è dovuto, sull'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Tale importo potrà essere variato con l'osservanza delle formalità predette.

     Esso è fissato sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindicina o quattordicina, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25.

     Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati ai fini dell'applicazione del contributo insieme con gli altri elementi della retribuzione fino all'importo stabilito a norma dei comma precedenti.

     Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato e, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.