Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.5 tariffe |
Data: | 04/12/1957 |
Numero: | 1386 |
Sommario |
Art. 1. La soprattassa prevista dall'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni per la trasmissione dei telegrammi per telefono, è stabilita nel seguente ammontare |
Art. 2. La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera a), è così ripartita |
Art. 3. La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera b), è così ripartita |
§ 76.5.4 - D.P.R. 4 dicembre 1957, n. 1386. [1]
Determinazione della soprattassa da applicare per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi e delle aliquote di ripartizione della soprattassa medesima ai sensi dell'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
(G.U. 21 febbraio 1958, n. 45).
La soprattassa prevista dall'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni per la trasmissione dei telegrammi per telefono, è stabilita nel seguente ammontare:
a) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato: L. 65;
b) per ciascun telegramma trasmesso al domicilio dell'abbonato: L. 45.
La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera a), è così ripartita:
1) nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, gestito dalla Società telefonica concessionaria:
lire 55 in favore della Società telefonica concessionaria;
lire 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
2) nelle località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito come sopra, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:
lire 45 in favore della Società telefonica concessionaria;
lire 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera b), è così ripartita:
1) nelle località in cui esiste apposito Ufficio di dettatura dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:
lire 40 in favore della Società telefonica concessionaria;
lire 5 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
2) nelle località in cui, non essendo istituito apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito come sopra, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:
lire 35 in favore della Società telefonica concessionaria;
lire 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1958.
[1] Abrogato dall'art. 24 del