Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 20/06/1978 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 [...] |
§ 76.4.50 - Legge 20 giugno 1978, n. 309.
Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 1 luglio 1978, n. 182).
L'articolo 6 del
"Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.