§ 76.4.27 - Legge 28 gennaio 1963, n. 27.
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:28/01/1963
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, [...]
Art. 2.      L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
Art. 3.      All'onere di lire 13.300.000.000 derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con una [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 76.4.27 - Legge 28 gennaio 1963, n. 27. [1]

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34).

 

     Art. 1.

     Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

 

          Art. 2.

     L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

     a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

     b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

     c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

     d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

     e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

     In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

     Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'art. 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 13.300.000.000 derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con una sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con variazioni da apportarsi al proprio bilancio su proposta della Azienda medesima.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome interessate.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella - Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 al personale civile dipendente dall'Azienda delle poste e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Coefficienti di stipendio

Misure mensili lorde dell'assegno

900

70.000

670

52.000

500

39.000

402

31.500

357

28.000

dal 340 al 345

26.000

301

24.700

dal 271 al 284

23.500

dal 190 al 240

18.000

dal 142 al 180

14.000

Fatt. U.L.A.

12.000

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.