§ 17.3.166 - Legge 31 dicembre 1998, n. 483.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:31/12/1998
Numero:483


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il [...]
Art. 2.      1. l termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di [...]
Art. 4.      1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel [...]
Art. 5.      1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per [...]


§ 17.3.166 - Legge 31 dicembre 1998, n. 483.

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.

(G.U. 13 gennaio 1999, n. 9)

 

 

     Art. 1.

     1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni Basilicata e Campania, è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e 7 agosto 1997, n. 266;

     b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente;

     c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;

     d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;

     e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere in quest'ultima fase;

     f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entità e l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle competenti commissioni.

     3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     5. Il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è abrogato.

     6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.

 

          Art. 2.

     1. l termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.

     2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attività produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneità CE, il bollo sanitario dovrà essere conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

     2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

          Art. 4.

     1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel 1987, è autorizzata la spesa di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Lombardia per la realizzazione di un piano d'interventi, nell'ambito del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 5.

     1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.