Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 02/02/1990 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 17.3.146 - Legge 2 febbraio 1990, n. 18. [1]
Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)
(G.U. 13 gennaio 1990, n. 36)
1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-quater dell'articolo 4 del
"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'art. 17 del
2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le modalità di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del