Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 16/02/1979 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. unico. Le provvidenze previste dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, rifinanziate a norma dell'articolo 28 della [...] |
§ 17.3.11a - Legge 16 febbraio 1979, n. 64.
Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976.
(G.U. 2 marzo 1979, n. 61)
Le provvidenze previste dall'articolo 17 del
I sindaci dei comuni interessati, sulla scorta delle risultanze delle quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza, eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione di idonea documentazione da richiedersi ai capifamiglia, determineranno d'ufficio l'entità della perdita di vestiario o di biancheria, di mobili o di suppellettili dagli stessi subita a causa degli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le relative proposte per la corresponsione dei contributi alle competenti prefetture, le quali provvederanno, relativamente alle pratiche che riterranno accoglibili, alla concessione dei contributi medesimi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa all'uopo disposte con le norme indicate al comma precedente.