Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 19/04/1967 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con [...] |
§ 17.2.4e - Legge 19 aprile 1967, n. 213. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto - legge 18 novembre 1966, numero 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
(G.U. 24 aprile 1967, n. 103).
E' convertito in legge il
All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purchè la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967.
Le provvidenze previste dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del