§ 76.1.1l - Legge 1 giugno 1966, n. 418.
Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:01/06/1966
Numero:418


Sommario
Art. 1.      I commi secondo e terzo dell'art. 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 76.1.1l - Legge 1 giugno 1966, n. 418.

Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.

(G.U. 22 giugno 1966, n. 152).

 

 

     Art. 1.

     I commi secondo e terzo dell'art. 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.

     I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.