Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.1 disciplina generale |
Data: | 01/06/1966 |
Numero: | 418 |
Sommario |
Art. 1. I commi secondo e terzo dell'art. 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 76.1.1l - Legge 1 giugno 1966, n. 418.
Modificazioni dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.
(G.U. 22 giugno 1966, n. 152).
I commi secondo e terzo dell'art. 113 del
"L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".
La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.