§ 76.1.1a - Legge 29 aprile 1950, n. 314.
Modificazione al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, relativa all'elevazione del limite [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:29/04/1950
Numero:314


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente


§ 76.1.1a - Legge 29 aprile 1950, n. 314.

Modificazione al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, relativa all'elevazione del limite del credito infruttifero, inscritto in conto corrente postale.

(G.U. 14 giugno 1950, n. 134)

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

     "I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira".