§ 76.1.14 - Legge 8 gennaio 1952, n. 53.
Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:08/01/1952
Numero:53


Sommario
Art. 1.      L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e [...]
Art. 2.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di [...]
Art. 3.      Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti sulla cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la [...]
Art. 4.      Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di [...]
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non [...]
Art. 7.      Restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822
Art. 8.      Alla spesa occorrente si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1951 nei confronti dei servizi automobilistici in esercizio alla data [...]


§ 76.1.14 - Legge 8 gennaio 1952, n. 53. [1]

Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

(G.U. 19 febbraio 1952, n. 43)

 

 

     Art. 1.

     L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

     I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso [2] .

     Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 18.000 [3] .

     Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a quando non sarà proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.

 

          Art. 3.

     Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti sulla cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.

 

          Art. 4.

     Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

 

          Art. 5. [4]

     Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

     Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

     Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500.

 

          Art. 6.

     Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 1000 a lire 300.000.

 

          Art. 7.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822.

 

          Art. 8.

     Alla spesa occorrente si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-51, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1951 nei confronti dei servizi automobilistici in esercizio alla data della sua entrata in vigore.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 21 giugno 1964, n. 559.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 21 giugno 1964, n. 559.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 21 giugno 1964, n. 559.