Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 25/09/1987 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n. 74, è [...] |
Art. 2. 1. L'art. 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, è [...] |
Art. 3. 1. L'art. 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Dopo l'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente: |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 71.3.162 - D.L. 25 settembre 1987, n. 394 [1].
Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.
(G.U. 26 settembre 1987, n. 225).
1. L'art. 3 della
"Art. 3 (Composizione delle corti di assise). La corte di assise è composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari".
1. L'art. 4 della
"Art. 4 (Composizione delle corti di assise di appello). La corte di assise di appello è composta:
a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;
b) di un magistrato della corte di appello;
c) di sei giudici popolari".
1. L'art. 8 della
"Art. 8 (Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello). La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello.
Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza" [2].
1. Dopo l'art. 10 della
"Art. 10-bis (Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari). La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'art. 2-bis della
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.