§ 98.1.18600 - Legge 21 febbraio 1984, n. 14.
Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'art. 543, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/02/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Dopo l'art. 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 2.      Dopo l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 3.      Dopo l'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 4.      Dopo l'art. 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 5.      I numeri 2) e 3) dell'art. 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Dopo l'art. 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente


§ 98.1.18600 - Legge 21 febbraio 1984, n. 14.

Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'art. 543, numeri 2) e 3) del codice di procedura penale.

(G.U. 24 febbraio 1984, n. 55)

 

     Art. 1.

     Dopo l'art. 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

     Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis - (Variazione al numero dei giudici popolari). - Con il decreto di cui all'art. 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo art. 23".

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 28-bis - (Formazione dei collegi delle sezioni). - Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

     Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 39-bis - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). - Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

     Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.

     Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente".

 

          Art. 5.

     I numeri 2) e 3) dell'art. 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

     "2) se è annullata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina;

     3) se è annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto più vicini ovvero alla più vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate;".

 

          Art. 6.

     Dopo l'art. 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

     "Art. 36-bis. - Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura più vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento".