Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 15/05/1970 |
Numero: | 310 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, è sostituito dal seguente: |
§ 71.3.11A - Legge 15 maggio 1970, n. 310.
Modifica dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566.
(G.U. 30 maggio 1970, n. 133)
L'art. 8 della
"I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.
Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o più cancellieri".