§ 71.3.10c - Legge 13 luglio 1967, n. 566.
Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:13/07/1967
Numero:566


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196 sono sostituiti dai seguenti


§ 71.3.10c - Legge 13 luglio 1967, n. 566.

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

(G.U. 27 luglio 1967, n. 187).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

     "I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.

     I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri".

     Nell'art. 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: "di cui due anni presso le preture" e "compreso il biennio di cui al precedente comma".

 

          Art. 2.

     Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196 sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 31. Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

     Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera.

     Art. 35. Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio

     Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame".