Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 680 |
Sommario |
Art. 1. E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del [...] |
Art. 2. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero [...] |
Art. 3. Fino a quando non sia diversamente disposto, per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice e lo svolgimento e la valutazione delle prove in materia di concorsi per l'accesso [...] |
Art. 4. Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in [...] |
§ 71.3.84 - Legge 30 luglio 1959, n. 680. [1]
Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
(G.U. 29 agosto 1959, n. 207).
E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'art. 1, comma secondo, della
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui all'art. 2 della
Fino a quando non sia diversamente disposto, per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice e lo svolgimento e la valutazione delle prove in materia di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le norme di cui al regio
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima. L'art. 7, comma secondo, della
[1] Abrogata dall'art. 1 del