§ 71.3.84 - Legge 30 luglio 1959, n. 680.
Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:30/07/1959
Numero:680


Sommario
Art. 1.      E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del [...]
Art. 2.      I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero [...]
Art. 3.      Fino a quando non sia diversamente disposto, per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice e lo svolgimento e la valutazione delle prove in materia di concorsi per l'accesso [...]
Art. 4.      Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in [...]


§ 71.3.84 - Legge 30 luglio 1959, n. 680. [1]

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 29 agosto 1959, n. 207).

 

     Art. 1.

     E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

 

          Art. 2.

     I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.

     I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, debbono presentare apposita istanza.

 

          Art. 3.

     Fino a quando non sia diversamente disposto, per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice e lo svolgimento e la valutazione delle prove in materia di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le norme di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima. L'art. 7, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.