Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 13/03/1958 |
Numero: | 249 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 8 del regio decreto-legge 5 novembre 1931 n. 1444, è abrogato. |
Art. 2. I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe [...] |
Art. 3. La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla [...] |
§ 71.3.82 - Legge 13 marzo 1958, n. 249.
Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari.
(G.U. 5 aprile 1958, n. 83).
L'art. 8 del regio
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe se non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio nelle cancellerie delle preture per le quali le piante organiche prevedono un cancelliere dirigente con qualifica non superiore a quella di cancelliere capo di terza classe.
La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.