§ 71.3.80 - Legge 27 febbraio 1958, n. 162.
Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:27/02/1958
Numero:162


Sommario
Art. 1.      Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo comma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'art. 130, il primo comma dell'art. 142, il primo e il secondo comma dell'art. 159, il secondo comma dell'art. 160 ed il secondo [...]
Art. 4.      Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza è [...]
Art. 5.      All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del capitolo n. 51 dello stato [...]
Art. 6.      Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 71.3.80 - Legge 27 febbraio 1958, n. 162.

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955.

(G.U. 20 marzo 1958, n. 69).

 

     Art. 1.

     Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo comma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

     Sono soppressi dal 1° luglio 1955 la indennità di carovita e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonché l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.

     La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'art. 130, il primo comma dell'art. 142, il primo e il secondo comma dell'art. 159, il secondo comma dell'art. 160 ed il secondo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 130 (Primo e secondo comma): “Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7 ,8, e 9 del precedente art. 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonché della tassa di cui al successivo art. 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, complete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio impiegativi civile dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

     Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibile di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato”.

Art. 142 (Primo comma): “Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e delle tassa di cui al precedente art. 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo”.

Art. 159 (Primo e secondo comma): “Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'art. 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e di archivista previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

     Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato”.

Art. 160 (Secondo comma): “Ai fini del versamento allo Stato della Soprattassa del 50 per cento di cui al precedente art. 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista”.

Art. 162 (Secondo comma): “Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti.

     Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungono anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo”.

 

          Art. 4.

     Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza è corrisposta a carico dell'Erario.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

 

          Art. 6.

     Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, anche a effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo, nonché le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.