§ 71.3.6a - Legge 24 febbraio 1953, n. 89.
Modifica dell'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:24/02/1953
Numero:89


Sommario
Art. unico.      L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato


§ 71.3.6a - Legge 24 febbraio 1953, n. 89. [1]

Modifica dell'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

(G.U. 16 marzo 1953, n. 63).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato:

     "La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

     1) di prestiti sull'onore;

     2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;

     3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.