Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.1 consiglio superiore della magistratura |
Data: | 16/04/2002 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la [...] |
Art. 2. 1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente regolamento |
Art. 3. 1. Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 [...] |
Art. 4. 1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti [...] |
Art. 5. 1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, [...] |
Art. 6. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 132 |
Art. 7. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Il presente decreto, munito del sigillo dello [...] |
§ 71.1.17 - D.P.R. 16 aprile 2002, n. 67.
Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44.
(G.U. 18 aprile 2002, n. 91).
1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del
2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della
1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente regolamento.
2. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.
3. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di Pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al
4. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al
1. Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della
1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della
2. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all'articolo 2 ed una matita.
3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura "Elezioni del Consiglio superiore della magistratura", identico per tutti i seggi elettorali.
1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
2. L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
3. Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della
4. La Commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonché il numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall'ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2, della
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, è abrogato il
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
MODELLO A [1]
ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI LEGITTIMITA' PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE |
||
|
||
Voto di preferenza |
||
_________________________________________________________________________ |
||
|
||
ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
||
|
||
SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI LEGITTIMITA' PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE |
||
|
|
|
Bollo |
Data ............................... |
|
|
|
MODELLO B [2]
ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO PRESSO GLI UFFICI DI MERITO E PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA O CHE SONO DESTINATI ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 116 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO |
||
|
||
Voto di preferenza |
||
_________________________________________________________________________ |
||
|
||
ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
||
|
||
SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO PRESSO GLI UFFICI DI MERITO E PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA O CHE SONO DESTINATI ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 116 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO |
||
|
|
|
Bollo |
Data ............................... |
|
|
|
MODELLO C [3]
ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI GIUDICE PRESSO GLI UFFICI DI MERITO O CHE SONO DESTINATI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 115 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO |
||
|
||
Voto di preferenza |
||
_________________________________________________________________________ |
||
|
||
ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
||
|
||
SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI GIUDICE PRESSO GLI UFFICI DI MERITO O CHE SONO DESTINATI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 115 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO |
||
|
|
|
Bollo |
Data ............................... |
|
|
|
[1] Modello così modificato dall’errata-corrige pubblicata sulla G.U. 13 maggio 2002, n. 110.
[2] Modello così modificato dall’errata-corrige pubblicata sulla G.U. 13 maggio 2002, n. 110.
[3] Modello modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 13 maggio 2002, n. 110.