Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.1 consiglio superiore della magistratura |
Data: | 01/06/1990 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Le firme di presentazione per le liste concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono essere autenticate anche dal Primo [...] |
Artt. 3. – 7. |
§ 71.1.11 - D.P.R. 1 giugno 1990, n. 132. [1]
Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 16 della legge 12 aprile 1990, n. 74.
(G.U. 7 giugno 1990, n. 131).
1. Le firme di presentazione per le liste concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono essere autenticate anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione.
MODELLO [4]
[1] Abrogato, eccetto l'art. 2, dall'art. 6 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[3] Articoli abrogati dall'art. 6 del
[4] Il modello allegato è stato abrogato dall'art. 6 del