§ 70.1.92 - D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 616.
Regolamento recante estensione del conferimento della medaglia al merito di lungo comando al personale militare della Marina e dell'Aeronautica


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:17/10/1996
Numero:616


Sommario
Art. 1.      1. La Medaglia militare al merito di lungo comando", di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908 e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita, con le medesime prescrizioni e [...]


§ 70.1.92 - D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 616. [1]

Regolamento recante estensione del conferimento della medaglia al merito di lungo comando al personale militare della Marina e dell'Aeronautica

(G.U. 6 dicembre 1996, n. 286)

 

     Art. 1.

     1. La Medaglia militare al merito di lungo comando", di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908 e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita, con le medesime prescrizioni e modalità, anche agli ufficiali e sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare in attività di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.

     2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1, sono predisposte dall'ufficio del segretario generale e direttore nazionale degli armamenti ed emanate con decreto ministeriale .(R)(R) Per la concessione della medaglia al merito di lungo comando, vedi il D.M. 8 maggio 1997.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.