§ 70.1.15 - R.D. 13 maggio 1935, n. 908.
Istituzioni della "Medaglia militare al merito di lungo comando".


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:13/05/1935
Numero:908


Sommario
Art. 1.      E' istituita la "Medaglia militare al merito di lungo comando".
Art. 2.      Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado) e di bronzo (o di 3° grado), e porterà da un lato la effigie di sua maestà il Re, col motto, all'interno: "Al merito [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Art. 6.      Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto di truppa del regio esercito e [...]
Art. 7.      Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla "Medaglia militare al merito di lungo comando".


§ 70.1.15 - R.D. 13 maggio 1935, n. 908. [1]

Istituzioni della "Medaglia militare al merito di lungo comando".

(G.U. 18 giugno 1935, n. 142)

 

     Art. 1.

     E' istituita la "Medaglia militare al merito di lungo comando".

 

          Art. 2.

     Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado) e di bronzo (o di 3° grado), e porterà da un lato la effigie di sua maestà il Re, col motto, all'interno: "Al merito di lungo comando"; sul rovescio una corona di alloro e quercia sormontata nella parte inferiore da un gladio romano, col nome del decorato inciso nel contorno. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto, firmato, d'ordine nostro, dal ministro per la guerra. La medaglia si porterà al lato sinistro del petto, con le stesse modalità stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa ad un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.

 

          Art. 3. [2]

     La "Medaglia militare al merito di lungo comando" è conferita agli ufficiali del regio esercito, in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:

     medaglia d'oro: 20 anni

     medaglia d'argento: 15 anni

     medaglia di bronzo: 10 anni.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

 

          Art. 6.

     Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto di truppa del regio esercito e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla "Medaglia militare al merito di lungo comando".

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 settembre 1957, n. 1110.

[3]  Articolo abrogato dall'art. unico del D.P.R. 10 gennaio 1984, n. 23.