§ 70.1.10 - Legge 24 marzo 1932, n. 453.
Disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:24/03/1932
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Incorrono di diritto nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare coloro i quali siano stati condannati a pene che, a termini delle disposizioni vigenti, li rendano [...]
Art. 2.      Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione, può proporre al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1, in confronto dei condannati alla reclusione per i [...]
Art. 3.      La proposta al Re di decretare la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1 può essere fatta dal Ministro competente nei confronti dei condannati in applicazione dei codici [...]
Art. 4.      Può anche essere proposta al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 - previo esame delle eventuali giustificazioni addotte - nei confronti dei condannati con sentenze [...]
Art. 5.      La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 nei casi previsti dallo stesso art. 1 e dagli articoli 2 e 3, ha luogo di diritto, o può essere proposta al Re, anche per le condanne [...]
Art. 6.      La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 può altresì dal Ministro competente essere proposta al Re nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado di ufficiale, di [...]
Art. 7.      Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il parere di apposita Commissione.
Art. 8.      Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la [...]
Art. 9.      Sono incapaci di conseguire le decorazioni di cui al precedente art. 1 coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato o [...]
Art. 10.      Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra (croci, medaglie commemorative, [...]
Art. 11.      La perdita delle decorazioni prevista dal precedente articolo 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dal 1° comma del precedente [...]
Art. 12.      La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui al precedente art. 1, o delle distinzioni [...]
Art. 13.      È ammessa, a domanda degli aventi interesse, la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali sia stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore [...]
Art. 14.      Su proposta o con provvedimento del Ministro competente - intesa (quando trattisi di medaglia o di croce di guerra al valor militare) la Commissione di cui al precedente articolo 7 - gli stessi [...]
Art. 15.      Le presenti disposizioni avranno applicazione anche nei confronti delle decorazioni e distinzioni già concesse in precedenza.


§ 70.1.10 - Legge 24 marzo 1932, n. 453. [1]

Disposizioni per disciplinare la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra

(G.U. 12 maggio 1932, n. 109)

 

     Art. 1.

     Incorrono di diritto nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare coloro i quali siano stati condannati a pene che, a termini delle disposizioni vigenti, li rendano indegni di appartenere all'esercito o alle altre forze armate dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione, può proporre al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1, in confronto dei condannati alla reclusione per i delitti contro la personalità dello Stato, la fede pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe, di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta; o dei condannati per qualsiasi altro delitto, anche preveduto da leggi speciali, alla reclusione per la durata superiore a due anni.

     Detta proposta può essere fatta anche nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana ed ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 108.

 

          Art. 3.

     La proposta al Re di decretare la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1 può essere fatta dal Ministro competente nei confronti dei condannati in applicazione dei codici penali militari a pene superiori a due anni di reclusione militare, oppure a pene di qualsiasi durata per reati della stessa natura di quelli previsti nel precedente art. 2 o per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di mutilazione volontaria o di abbandono di posto.

 

          Art. 4.

     Può anche essere proposta al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 - previo esame delle eventuali giustificazioni addotte - nei confronti dei condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che abbiano per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

 

          Art. 5.

     La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 nei casi previsti dallo stesso art. 1 e dagli articoli 2 e 3, ha luogo di diritto, o può essere proposta al Re, anche per le condanne pronunciate in contumacia dai giudici militari; ma, quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, la perdita di dette ricompense può essere revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta.

 

          Art. 6.

     La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 può altresì dal Ministro competente essere proposta al Re nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegua la perdita delle decorazioni stesse.

 

          Art. 7.

     Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, sono fatte dal Ministro competente dopo sentito il parere di apposita Commissione.

     Alla costituzione di tale Commissione sarà provveduto con decreto Reale.

 

          Art. 8.

     Quando nei casi sotto elencati non vi sia luogo a decretare la perdita delle decorazioni, di cui al precedente articolo 1, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere il soprassoldo annessovi, per tutta la durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza:

     a) condanna per mendicità;

     b) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che abbia per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

     c) passaggio alle compagnie di correzione;

     d) condanna al confino per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravità;

     e) ammonizione.

 

          Art. 9.

     Sono incapaci di conseguire le decorazioni di cui al precedente art. 1 coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato o in cui incorsero nelle sanzioni nello stesso articolo previste.

 

          Art. 10.

     Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra (croci, medaglie commemorative, distintivi di onore, ecc.), che saranno specificate nel regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

     Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, sarà inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui al precedente art. 1; oppure sarà, caso per caso, determinata dal Ministro competente quando trattisi di individui non insigniti delle dette decorazioni al valore.

 

          Art. 11.

     La perdita delle decorazioni prevista dal precedente articolo 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dal 1° comma del precedente articolo 10, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

     La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dal 2° comma del precedente art. 10, decorrono dalla data del relativo decreto Reale o della relativa determinazione ministeriale.

 

          Art. 12.

     La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui al precedente art. 1, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina la incapacità a conseguirle.

     Qualora la privazione di dette decorazioni e distinzioni derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

 

          Art. 13.

     È ammessa, a domanda degli aventi interesse, la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali sia stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la riversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, sempre quando tali persone siano ritenute non immeritevoli.

 

          Art. 14.

     Su proposta o con provvedimento del Ministro competente - intesa (quando trattisi di medaglia o di croce di guerra al valor militare) la Commissione di cui al precedente articolo 7 - gli stessi effetti della riabilitazione possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da coloro che siano incorsi nella perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che siano stati ritenuti incapaci a conseguirle.

 

          Art. 15.

     Le presenti disposizioni avranno applicazione anche nei confronti delle decorazioni e distinzioni già concesse in precedenza.

     È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le presenti.

     Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge e alla emanazione delle eventuali norme integrative.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.