§ 6.3.3 – R.D. 16 giugno 1904, n. 445.
Norme per la concessione di sussidi a comuni ed a consorzi per la esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:16/06/1904
Numero:445


Sommario
Art. 1.      La concessione dei sussidi che, a termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , sui lavori pubblici, può farsi ai comuni e ai consorzi per la [...]
Art. 2.      I sussidi si concedono per le opere definitivamente ordinate o già in corso d'esecuzione, escluse quelle aventi i caratteri di ordinaria manutenzione
Art. 3.      I sussidi si concedono per regola generale in misura non superiore al quarto della somma che effettivamente occorre per la esecuzione dei lavori
Art. 4.      Nel determinare l'ammontare del sussidio si tiene conto della spesa di progetto, dell'importo dei lavori, delle indennità di espropriazione e della spesa di direzione e [...]
Art. 5.      Le domande di sussidio debbono essere scritte su carta da bollo da lire una e firmate dal sindaco o dal presidente del consorzio
Art. 6.      Le domande sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici per mezzo della prefettura che oltre ai documenti indicati nel presente articolo, invia una relazione [...]
Art. 7.      I sussidi sono concessi per decreto reale, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame tecnico dell'opera, e del consiglio di Stato
Art. 8.      A richiesta dei comuni e dei consorzi può essere anticipata ai prefetti una parte dei sussidi accordati affinché possano provvedere, sotto la propria responsabilità, al [...]


§ 6.3.3 – R.D. 16 giugno 1904, n. 445. [1]

Norme per la concessione di sussidi a comuni ed a consorzi per la esecuzione di opere pubbliche.

(G.U. 23 agosto 1904).

 

     Art. 1.

     La concessione dei sussidi che, a termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , sui lavori pubblici, può farsi ai comuni e ai consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico, è regolata secondo le norme del presente decreto.

 

          Art. 2.

     I sussidi si concedono per le opere definitivamente ordinate o già in corso d'esecuzione, escluse quelle aventi i caratteri di ordinaria manutenzione.

     Essi non possono mai essere accordati in aggiunta ad un concorso o ad un sussidio stabilito da speciali disposizioni di legge.

 

          Art. 3.

     I sussidi si concedono per regola generale in misura non superiore al quarto della somma che effettivamente occorre per la esecuzione dei lavori.

     In via eccezionale possono essere concessi in ragione di un terzo della spesa purché concorrano le seguenti condizioni:

     a) che si tratti di comuni aventi una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti;

     b) che l'opera abbia carattere di necessità ed urgenza e la spesa sia elevata.

     Nel decreto di concessione del sussidio deve dichiararsi che sussistono le due condizioni.

 

          Art. 4.

     Nel determinare l'ammontare del sussidio si tiene conto della spesa di progetto, dell'importo dei lavori, delle indennità di espropriazione e della spesa di direzione e sorveglianza.

 

          Art. 5.

     Le domande di sussidio debbono essere scritte su carta da bollo da lire una e firmate dal sindaco o dal presidente del consorzio.

     Alle domande devono allegarsi i seguenti documenti:

     a) una copia della deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile che ha autorizzata la esecuzione dell'opera;

     b) il progetto o perizia dell'opera;

     c) una copia del bilancio per l'esercizio in corso del comune o dei comuni che devono sostenere la spesa.

 

          Art. 6.

     Le domande sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici per mezzo della prefettura che oltre ai documenti indicati nel presente articolo, invia una relazione dell'ufficio del genio civile sulla regolarità del progetto o della perizia, nonché sulla necessità, e quando ne sia il caso, sulla urgenza dell'opera, ed esprime il suo parere circa la concessione del sussidio.

 

          Art. 7.

     I sussidi sono concessi per decreto reale, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame tecnico dell'opera, e del consiglio di Stato.

     Essi sono pagati anche ratealmente in base a certificati del genio civile, da cui risulti l'ammontare dei lavori eseguiti.

     Nel disporre i pagamenti si segue lo stesso rapporto percentuale adottato nella concessione del sussidio.

 

          Art. 8.

     A richiesta dei comuni e dei consorzi può essere anticipata ai prefetti una parte dei sussidi accordati affinché possano provvedere, sotto la propria responsabilità, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

     I prefetti debbono presentare i rendiconti di tali anticipazioni a termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, con i certificati degli uffici del genio civile di cui al precedente art. 7.

     L'anticipazione non potrà superare i due terzi della somma concessa.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.