Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 21/10/1988 |
Numero: | 455 |
Sommario |
Art. 1. 1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, [...] |
Art. 2. 1. Il comma secondo dell'art. 30 del Testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente: |
§ 69.4.11 - Legge 21 ottobre 1988, n. 455.
Depenalizzazione degli illeciti valutari.
(G.U. 29 ottobre 1988, n. 255).
1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal
2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'art. 2, secondo comma, del Codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi decorrono i termini di cui all'art. 14 della
1. Il comma secondo dell'art. 30 del Testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con
2. "La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire"..