§ 69.4.11 - Legge 21 ottobre 1988, n. 455.
Depenalizzazione degli illeciti valutari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:21/10/1988
Numero:455


Sommario
Art. 1.      1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, [...]
Art. 2.      1. Il comma secondo dell'art. 30 del Testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:


§ 69.4.11 - Legge 21 ottobre 1988, n. 455.

Depenalizzazione degli illeciti valutari.

(G.U. 29 ottobre 1988, n. 255).

 

     Art. 1.

     1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché con il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall'art. 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, salvo l'art. 40, nonché i commi 1 e 2 dell'art. 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

     2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'art. 2, secondo comma, del Codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

     3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi decorrono i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prorogati di ulteriori centottanta giorni. I termini previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità giudiziaria può disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 29, commi 2 e 3, e dell'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

 

          Art. 2.

     1. Il comma secondo dell'art. 30 del Testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

     2. "La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire"..