Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.3 reati |
Data: | 15/03/2010 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 69.3.85 - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
(G.U. 31 marzo 2010, n. 75)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del citato
Ritenuto altresì opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del 1° marzo 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1, della
2. All'articolo 2, comma 3, della
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.